Il D.M. del 1° settembre 2021 stabilisce nuovi criteri per “il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3 del d. lgs 81/08”

Il decreto introduce una specifica procedura per la qualificazione dei tecnici manutentori deputati al controllo e manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio e prevede:

  • Percorso formativo erogato da soggetti abilitati (pubblici e/o privati) di diversa durata, in relazione alla tipologia di attrezzatura/impianto manutenuto (es. estintori 12 ore, reti idranti 16 ore, porte tagliafuoco 12 ore, etc. …)
  • Valutazione finale presso le strutture centrali e periferiche dei VV.FF., unico soggetto abilitato al rilascio della qualifica di tecnico manutentore qualificato, previo superamento di una prova scritta, pratica ed orale davanti ad una commissione esaminatrice.

Infine, lo stesso decreto stabilisce che:

  • Sono esonerati dalla frequenza del percorso formativo al precedente punto 1) i soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto (25.09.2023), possono dimostrare di svolgere attività di manutenzione da almeno 3 anni;
  • Nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati prima dell’entrata in vigore del presente decreto con certificazione volontaria o da una commissione istituita dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato dal decreto stesso, la valutazione dei requisiti sarà svolta con sola prova orale, che si intende superata per il candidato che ottenga un voto non inferiore a 7/10, ovvero con modalità di equivalente efficacia che dovranno essere stabilite con apposito provvedimento

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