Il nuovo D.M. del 2 settembre 2021 stabilisce i nuovi criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza. Entrerà in vigore il prossimo 4 ottobre 2022 e si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del d.l. 9 aprile 2008, n. 81. 

Resta l’obbligo per il datore di lavoro di adottare le necessarie misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza nonché predisporre un piano di emergenza ove necessario (luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori, luoghi di lavoro aperti al pubblico con la presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori e/o luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011). 

Il datore di lavoro è tenuto a designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e gestione delle emergenze (cd. Addetti al servizio antincendio); in alternativa può designare sé stesso nel caso intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione incendi. 

Gli addetti al servizio antincendio sono tenuti a frequentare specifici corsi di formazione (aggiornamento almeno quinquennale) con durata e contenuti diversi in relazione al livello di rischio: 

Livello di rischio 

Formazione 

  Aggiornamento 

  • 1 (ex rischio basso) 

4 ore

2 ore

  • 2 (ex rischio medio) 

8 ore

5 ore

  • 3 (ex rischio alto) 

16 ore

8 ore

 Il nostro ente è a vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento e per una verifica documentale.